Art. 39.
(Regolamenti di attuazione).

      1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge; con gli stessi regolamenti sono dettate norme di coordinamento con la legislazione vigente ed è disposta l'abrogazione delle disposizioni anche di legge con esse incompatibili.

 

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      2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti gli Ordini professionali, alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo, nell'emanare i regolamenti, è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni che non tengono conto del parere delle Commissioni parlamentari.
      3. In relazione alle disposizioni contenute negli articoli 5, 10, 12, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 32 e 34, sono emanati, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, regolamenti specifici per ogni singola professione.
      4. Nell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 3 devono essere seguiti i princìpi direttivi stabiliti dalle leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie e si deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.